trit_Codex_Canonici_Iuris306_19
§ 2. Il trasferito percepisce la remunerazione connessa con il primo ufficio, finché abbia ottenuto canonicamente il possesso del secondo.
§ 2. Il trasferito percepisce la remunerazione connessa con il primo ufficio, finché abbia ottenuto canonicamente il possesso del secondo.
§ 2. Remunerationem cum priore officio conexam translatus percipit, donec alterius possessionem canonice obtinuerit.