trit_Codex_Canonici_Iuris280_21
§ 5. Intimata la conferma, l’eletto ottiene l’ufficio con pieno diritto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto.
§ 5. Intimata la conferma, l’eletto ottiene l’ufficio con pieno diritto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto.
§ 5. Intimata confirmatione, electus pleno iure officium obtinet, nisi aliud iure caveatur.