trit_Codex_Canonici_Iuris1237_17
Can. 800 – § 1. E’ diritto della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado.
Can. 800 – § 1. E’ diritto della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado.
Can. 800 — § 1. Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac moderandi.