trit_Codex_Canonici_Iuris1059_40
Can. 675 – § 1. Negli istituti dediti all’apostolato l’azione apostolica appartiene alla loro stessa natura. Perciò l’intera vita dei membri sia permeata di spirito apostolico, e d’altra parte tutta l’azione apostolica sia animata dallo spirito religioso.