trit_Codex_Canonici_Iuris390_34 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 3. Quando si tratta di ammettere alunni dimessi da un altro seminario o da un istituto religioso, si richiede inoltre la dichiarazione del rispettivo superiore, soprattutto circa la causa della dimissione o dell’uscita.