TIT. 22 Su quali modi finisce la tutela – I fanciulli e le fanciulle quando giungano alla pubertà sono liberati dalla tutela. Gli antichi volevano che la pubertà si argomentasse nei maschi non solo dagli anni ma anche dallo sviluppo del corpo. Però la nostra maestà ha creduto degno della castità dei nostri tempi che, ciò che anche dagli antichi si reputava cosa impudica per le femmine, cioè l’ispezione del corpo, si dovesse considerare tale anche pei maschi. E perciò con la santa costituzione già promulgata abbiamo ordinato che nei maschi la pubertà venga considerata raggiunta subito compiuto l’anno quattordicesimo, lasciando in vigore la norma che l’antichità aveva posto per le femmine, cioè che si considerassero atte al matrimonio appena compiuti i dodici anni.