§ 4. Ma ora, per il diritto attualmente vigente in Roma, il prefetto della città o il pretore secondo la propria giurisdizione, e nelle provincie i presidi creano i tutori dietro inquisizione; o i magistrari dietro ordine del preside, se le facoltà del piccolo non siano grandi. §5. E noi colla nostra costituzione, per togliere tali difficoltà, abbiamo disposto, che, senza aspettare l’ordine dei presidi, se le facoltà del pupillo o del’l’adulto ammontino a cinquecento solidi, i difensori della città assieme al religiosissimo archimandrita della città stessa, ad altre pubbliche persone, cioè i magistrati, od il giureconsulto Alessandrino, nominino i tutori o curatori, con l’ordine, a norma della stessa costituzione, di prestare cauzione legale, cioè a pericolo di chi assume la tutela.