9. Se il Preside della Provincia abbia conosciuto che non si può esigere la multa da lui inflitta a cagione delle presenti facoltà di coloro ai quali egli l’applicò, la moderi per la necessità del pagamento e reprima l’illecita cupidigia degli esattori. Non si deve più esigere la multa, una volta rimessa dai reggitori delle Provincie, per povertà.