1. Il Prefetto dei Vigili giudica sugli incendiari, su quelli che fanno effrazioni, sui ladri, sui rapitori, sui ricettatori, a meno che si tratti di persona tanto atroce o infame da doverla rimettere davanti al Prefetto della città. E poiché il più delle volte gli incendi avvengono per colpa degli abitanti, o castiga con la fustigazione quelli che tennero negligentemente il fuoco, o minacciandoli con una severa redarguizione, rimette loro il castigo delle verghe.