trit_Digestorum224_81

1. È ufficio del Console il prestare l’opera sua a quelli che vogliono manomettere (affrancare). I Consoli manomettono anche da soli separatamente; ma non può colui che ha prodotto i nomi dei manomittenti presso l’uno dei Consoli, manomettere davanti all’altro; le formalità delle manomissioni, infatti, sono in tal modo disgiunte. Per vero, se per qualche causa il collega non potrà manomettere, o per qualche infermità sarà giustamente impedito, il Senato stabili che il collega può provvedere alla manomissione.