trit_Codex_Canonici_Iuris465_23
Can. 285 – § 1. I chierici si astengano del tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato, secondo le disposizioni del diritto particolare.
Can. 285 – § 1. I chierici si astengano del tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato, secondo le disposizioni del diritto particolare.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019