trit_Codex_Canonici_Iuris251_21
Can. 164 – Nelle elezioni canoniche si osservino le disposizioni dei canoni che seguono, eccetto che il diritto non abbia previsto altro.
Can. 164 – Nelle elezioni canoniche si osservino le disposizioni dei canoni che seguono, eccetto che il diritto non abbia previsto altro.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019