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trit_Codex_Canonici_Iuris225_36

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l’ufficio viene costituito, sia dal decreto dell’autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito.

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