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trit_Codex_Canonici_Iuris2053_41

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1470 – § 1. Salvo che la legge particolare non disponga altrimenti, durante lo svolgimento delle cause avanti al tribunale siano ammesse in aula quelle persone soltanto che la legge o il giudice abbiano stabilito essere necessarie per il compimento del processo.

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