trit_Codex_Canonici_Iuris1983_39 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1419 – § 1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.