trit_Codex_Canonici_Iuris1803_34 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1244- § 1. Stabilire, trasferire, abolire i giorni di festa e parimenti i giorni di penitenza comuni alla chiesa universale, spetta unicamente alla suprema autorità ecclesiastica, fermo restando il disposto del can. 1246, § 2.