trit_Codex_Canonici_Iuris1690_48

Can. 1161 – § 1. La sanzione in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall’impedimento, se c’è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici.