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trit_Codex_Canonici_Iuris1668_44

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1143 – § 1. Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata.

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