27. Se le materie di due proprietari per loro volontà siano state fuse, tutto il corpo che risulta dalla fusione è comune ad ambedue, come se alcuni abbiano mescolati i propri vini o fuse insieme le proprie masse di argento o di oro. E la stessa soluzione di diritto si ha se le materie siano diverse, e sia stata fatta perciò una determinata nuova specie, come il melato con il vino e con il miele, ovvero l’elettro con l’ oro e con l’argento; infatti non c’è dubbio che anche in tal caso la specie sia comune. Che, se per caso, e non per volontà dei padroni, le materie diverse o del medesimo genere sono state fuse, anche in questo caso ci piacque che la soluzione di diritto fosse la stessa.

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