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25. Quando da alcuno con materia altrui sia stata fatta una cosa di nuova specie, si suol ricercare chi di essi, per giusto diritto, sia il padrone, se colui che fece la cosa di nuova specie, o piuttosto colui che era padrone della materia : cosi ad esempio, se alcuno con le uve altrui o con le olive altrui o con le altrui spighe abbia fatto il vino o l’olio o il frumento, oppure con oro o argento o bronzo di altri abbia fatto un vaso, oppure con il vino e miele altrui abbia composto il vino melato, oppure con i medicinali altrui abbia composto un miscuglio in collirio, oppure con l’altrui lana abbia fatto un vestito, oppure con le altrui tavole abbia fabbricato una nave o un armadio o un sedile. E dopo molte ambiguità dei Sabiniani e Proculiani piacque il medio parere di coloro che ritengono che, se quella cosa specificata si possa ridurre alla primitiva e rozza materia, si debba ritenere essere proprietario colui che era padrone della materia; se non la si possa ridurre, doversi piuttosto ritenere proprietario colui che fece la nuova specie; cosi il vaso si può ridurre alla rude massa del bronzo o dell’argento o dell’oro; il vino, invece, l’olio o il frumento, non può essere ritornato alle uve, alle olive o alle spighe, e neppure il melato si può risolvere nel vino e nel miele.