40. Per diritto naturale le cose si acquistano da noi anche con la tradizione. Niente, infatti, è tanto confacente alla naturale equità, quanto il ritenere efficace la volontà del proprietario che vuole trasferire la cosa sua in altri: e perciò di qualsivoglia genere sia la cosa corporale, si può trasmetterla con la tradizione, e cosi trasmessa dal proprietario si aliena. Pertanto anche i fondi stipendiari e tributari si alienano nel medesimo modo; si chiamano poi fondi stipendiari e tributarli quelli che sono nelle province, tra questi e tra i fondi italici, come previsto da una nostra costituzione non v’ha alcuna differenza.

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