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29. Quando alcuno abbia edificato sul proprio suolo con la materia altrui, s’intende essere egli il padrone dell’edificio, perchè tutto ciò che si edifica accede al suolo. Né perciò colui che era stato proprietario della materia cessa di esserne il padrone; ma nè tampoco la può rivendicare, né esperire per essa l’actio ad exibendum, per la legge delle dodici tavole, con la quale si provvede affinchè alcuno non venga costretto a togliere la trave altrui immessa nella propria casa, ma paghi per esso il doppio valore per un’azione che si chiama de tigno iuncto. Col nome tignus poi si indica ogni materia con la quale si costruiscono gli edifici. Perciò si provvide a questo affinché non fosse necessario demolire gli edifici. Ma se per qualche causa l’edificio sia rovinato, il padrone della materia, se non avesse già conseguito il doppio, potrebbe allora rivendicarla e chiederla con l’actio ad exihendum.

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