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§ 4. Per la stessa legge Elia Senzia non si permette al padrone minore di vent’anni di manomertere se non per vindicta innanzi al consiglio e dopo aver provato una giusta causa di manomissione. 5. Le giuste cause di manomissione sono poi queste: e vi sono per chi voglia manomettere il padre o la madre, il figlio la figlia, il fratello o la sorella naturali, il maestro, la nutrice, l’educatore, l’alunno o l’alunna, il fratello o sorella di latte, o il servo per avere un procuratore, o la schiava per sposarla; purché la sposi entro sei mesi, se non vi sia legittimo impedimento: e chi manomette per avere un procuratore, non lo faccia prima dei diciassette anni. § 6. Del resto, una volta provata la causa, sia essa vera, sia falsa, non può essere ritrattata.

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