trit_Instit_I_46_146

TIT. 20 Del tutore attiliano e di quello che veniva dato per legge Giulia e Tizia – Se a taluno non fosse stato assegnato tutore, allora a Roma per la legge Attilia gli veniva dato dal pretore urbano e dalla maggior parte dei tribuni della plebe; nelle provincie poi veniva dato dai presidi delle provincie, secondo la legge Giulia e Tizia. § 1. Se il tutore nel testamento era dato sotto condizione, o solo a cominciare da un dato tempo, finché pendeva questa condizione o termine, in forza delle stesse leggi poteva essere dato il tutore. Ed anche nel caso che il tutore fosse stato nominato puramente {senza condizione o termine), fino a tanto che non esistesse alcun erede per testamento, doveva domandarsi un tutore secondo le stesse leggi; il quale poi cessava di esserlo quando si verificasse la condizione, giungesse il termine prefisso od esistesse l’erede.

Clic per vedere traduzione  trlat_Instit_I_46_104

Potrebbero interessarti anche...