TIT. VI Non è consentito a chiunque il manomettere. Invero chi manomette in frode dei creditori fa cosa nulla perché (in questo caso) la legge Elia Senzia impedisce l’acquisto della libertà. È lecito tuttavia al padrone insolvente di istituire erede il proprio servo donandogli la libertà onde diventi libero ed erede suo solo e necessario purché però in quel testamento non vi sia scritto altro erede, sia perché non ne abbia nominato, sia che il nominato, per qualsiasi causa, non sia erede. Ciò è stato contemplato dalla stessa legge Elia Senzia, e giustamente. Infatti era assolutamente necessario affinché i bisognosi che mancassero di altro erede, avessero per erede necessario il proprio servo che soddisfacesse i creditori, o, se non lo facesse, i creditori potessero vendere l’eredità in nome del servo, affinchè il defunto non venisse colpito da ingiuria.

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