TIT. 15. Della legittima tutele degli agnati – Coloro ai quali non è dato per testamento un tutore, per la legge delle dodici tavole hanno a tutori i loro agnati, i quali si chiamano tutori legittimi. § 1. Sono agnati ì congiunti per via di maschi, quasi nati da uno stesso padre: e cosi sono agnati il fratello nato dallo stesso padre, il figlio del fratello o nipote proveniente da lui; e cosi lo zio ed il figlio dello zio o nipote proveniente da lui. Ma coloro che sono congiunti in parentela per parte di donne, non sono agnati, ma solo congiunti per diritto naturale (ossia cognati). Così il figlio dì tua zia non ti è agnato, ma cognato, e viceversa tu sei a lui congiunto per lo stesso diritto; perchè coloro che nascono seguono la famiglia del padre, non quella della madre.

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