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§ 3. Non è lecito prendere in moglie la figlia del fratello o della sorella. E neanche la nipote del fratello o della sorella alcuno può prendere in moglie, benché siano in quarto grado. Infatti non è permesso impalmare la nipote di colui la cui figlia non si può sposare. Pare però che tu non sia impedito di prendere in moglie la figlia di quella donna che tuo padre adottò, perchè né per diritto naturale, né per diritto civile ti è congiunta. § 4. I figli di due fratelli o sorelle, o di fratello o sorella, si possono congiungere. § 5. Non è lecito prendere in moglie la zia paterna, sebbene adottiva, e così nemmeno la materna; perchè sono tenuti in luogo di ascendenti. Per la qual ragione è anche vietato di pi’endere in moglie la prozia paterna e la prozia materna.

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