trit_Digestorum189_139

1. Oltre a ciò le cose sono corporali e incorporali. Corporali quelle che si possono toccare, come un fondo, un uomo, una veste, l’oro, l’argento, e infine altre innumerevoli. Sono incorporali quelle che non si possono toccare, tali sono quelle che consistono in un diritto, come l’eredità, l’usufrutto, e le obbligazioni in qualunque modo contratte. Né importa che nell’eredità si contengano cose corporali essendo corporali anche i frutti che si percepiscono dal fondo; e ciò, che ci è dovuto per qualche obbligazione il più delle volte è corporale, come un fondo, un uomo, il danaro; ma in se stesso il diritto di successione, come il diritto di usufrutto e come il diritto di obbligazione è incorporale. Sono nello stesso novero anche i diritti sui fondi altrui, urbani e rustici, che si chiamano anche servitù.

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