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trit_Codex_Canonici_Iuris94_41

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 76 – § 1. Il privilegio, ossia una grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare, può essere concesso dal legislatore come pure dall’autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà.

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