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trit_Codex_Canonici_Iuris948_49

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 608 – La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l’autorità di un Superiore designato a norma del diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui si celebri e si conservi l’Eucarestia, in modo che sia veramente il centro della comunità.

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