trit_Codex_Canonici_Iuris8_40 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 3. Alle leggi fatte per un territorio peculiare sono sottoposti coloro per i quali sono state date e che in esso hanno il domicilio o il quasi-domicilio e insieme attualmente vi dimorano, fermo restando il disposto del can. 13.