trit_Codex_Canonici_Iuris892_40 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 561 – Senza licenza del rettore o di un altro Superiore legittimo, a nessuno è lecito celebrare nella chiesa l’Eucarestia, amministrare i sacramenti o compiere altre funzioni sacre; licenza che deve essere data o negata a norma del diritto.