trit_Codex_Canonici_Iuris870_43

Can. 547 – Il vicario parrocchiale è nominato liberamente dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, se lo ritiene opportuno, il parroco o i parroci delle parrocchie per le quali è costituito, e inoltre il vicario foraneo, fermo restando il disposto del can. 682, § 1.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris870_28

Potrebbero interessarti anche...