Can. 539 – Quando la parrocchia è vacante, oppure quando il parroco è impedito nell’esercizio dell’ufficio pastorale nella parrocchia per prigionia, esilio o confino, per inabilità o malferma salute oppure per altre cause, il Vescovo diocesano designi quanto prima l’amministratore parrocchiale, il sacerdote cioè che supplisca il parroco a norma del can. 540.