trit_Codex_Canonici_Iuris834_37 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 523 – Fermo restando il disposto del can. 682, la provvisione dell’ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano; essa avviene mediante libero conferimento, a meno che qualcuno non abbia il diritto di presentazione o di elezione.