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trit_Codex_Canonici_Iuris834_37

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 523 – Fermo restando il disposto del can. 682, la provvisione dell’ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano; essa avviene mediante libero conferimento, a meno che qualcuno non abbia il diritto di presentazione o di elezione.

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