trit_Codex_Canonici_Iuris78_55

Can. 64 – Salvo il diritto della Penitenzieria per il foro interno, una grazia negata da qualsiasi dicastero della Curia Romana, non può essere validamente concessa da un altro dicastero della medesima Curia o da un’altra competente autorità al di sotto del Romano Pontefice, senza l’assenso del dicastero con cui si iniziò a trattare.