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trit_Codex_Canonici_Iuris760_45

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 483 – § 1. Oltre al cancelliere, possono essere costituiti altri notai, la cui scrittura o firma fa pubblica fede, e questo o per tutti gli atti, o per gli atti giudiziari solamente, e per gli atti di una causa determinata o di un negozio soltanto.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris760
trit_Codex_Canonici_Iuris759_42
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