trit_Codex_Canonici_Iuris75_56

Can. 63 – § 1. Alla validità del rescritto si oppone la surrezione o reticenza del vero, se nelle richieste non furono espresse quelle cose che secondo la legge, lo stile e la prassi canonica sono da esprimersi per la validità, a meno che non si tratti di un rescritto di grazia che sia stato dato Motu proprio.