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trit_Codex_Canonici_Iuris61_38

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 54 – § 1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all’esecutore, ha effetto dal momento dell’esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorità di colui che emette il decreto.

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