trit_Codex_Canonici_Iuris61_38 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 54 – § 1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all’esecutore, ha effetto dal momento dell’esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorità di colui che emette il decreto.