trit_Codex_Canonici_Iuris40_41 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 3. Le istruzioni cessano di avere vigore non soltanto con la revoca esplicita o implicita dell’autorità competente, che le pubblicò, o del suo superiore, ma anche cessando la legge per chiarire o per mandare ad esecuzione la quale furono date.