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trit_Codex_Canonici_Iuris292_29

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell’autorità dalla quale fu conferito, l’ufficio ecclesiastico non si perde, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris292
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