§ 2. Se la postulazione non fosse stata trasmessa entro il termine stabilito, per lo stesso fatto è nulla, e il collegio o il gruppo per quella volta è privato del diritto di eleggere o di postulare, a meno che non si provi che il presidente non sia stato trattenuto da un giusto impedimento nel trasmettere la postulazione o si sia astenuto dal trasmetterla a tempo opportuno per dolo o per negligenza.