Can. 182 – § 1. La postulazione deve essere trasmessa dal presidente entro otto giorni utili all’autorità competente alla quale appartiene confermare l’elezione, cui spetta concedere la dispensa dall’impedimento, oppure, se non ha tale potestà, richiederla all’autorità superiore, se non si esige la conferma, la postulazione deve essere trasmessa all’autorità competente perché venga concessa la dispensa.