trit_Codex_Canonici_Iuris283_38 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 2. Il voto per la postulazione deve essere espresso per mezzo della parola: postulo , o termine equivalente; la formula: eleggo o postulo, o altra equipollente, vale per l’elezione, se l’impedimento non esista, altrimenti per la postulazione.