trit_Codex_Canonici_Iuris242_56

Can. 158 – § 1. La presentazione a un ufficio ecclesiastico da parte di colui, cui compete il diritto di presentare, deve essere fatta all’autorità alla quale spetta dare l’istituzione all’ufficio di cui si tratta, e precisamente, se altro non è stato legittimamente disposto, entro tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell’ufficio.