trit_Codex_Canonici_Iuris239_50

Can. 155 – Chi, facendo le veci di un altro che sia negligente o impedito, conferisce l’ufficio, non acquista da ciò nessuna potestà sulla persona cui fu conferito, ma la condizione giuridica di questi è costituita come se la provvisione fosse stata condotta a termine a norma ordinaria del diritto.