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trit_Codex_Canonici_Iuris238_40

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 154 – L’ufficio vacante di diritto, che sia eventualmente ancora posseduto da qualcuno illegittimamente, può essere conferito, purché sia stata dichiarata nel debito modo l’illegittimità del possesso, e di tale dichiarazione venga fatta menzione nella lettera di conferimento.

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