Vai al contenuto
Logo del sito Felice Massaro
  • Home
  • Biblioteca Latina
  • Ricerche
  • Contatti

trit_Codex_Canonici_Iuris2274_48

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1665 – Le prove che non siano addotte o richieste nella domanda o nelle risposte, possono essere ammesse dal giudice solo a norma del can. 1452; dopo che anche un solo teste fu ascoltato, il giudice può disporre di richiedere nuove prove soltanto a norma del can. 1600.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris2274
trit_Codex_Canonici_Iuris2273_43
trit_Codex_Canonici_Iuris2275_55
© 2026 Felice Massaro  •  Privacy Policy – Cookie  •  Creato con GeneratePress