trit_Codex_Canonici_Iuris2243_44 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 2. Se sono parecchi i convenuti o gli attori, e da uno o contro uno di essi soltanto viene impugnata la sentenza, l’impugnazione si considera fatta da tutti e contro tutti ogni qualvolta la cosa richiesta sia indivisibile o l’obbligo in solido.