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trit_Codex_Canonici_Iuris2212_44

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1605 – Al dibattimento orale di cui ai cann. 1602, § 1 e 1604, § 2, sia presente il notaio al fine di riferire immediatamente per scritto, se il giudice lo ordini o la parte lo chieda e il giudice acconsenta, sulle cose discusse e decise.

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